IL Colo ed io siamo andati a scarpinare in montagna e strada facendo si parlava di comprare una casa famiglia da qualche parte e fare Boris direttore sanitario. Ho anticipato a Colo un argomento che ho in testa come uno dei temi del prossimo pranzo (o cena) assieme, non appena i cugini C&C la smettono di ammalarsi.

E cioè che m’è arrivata una notizia, durante le ultime vacanze di Natale che ho passato in Portogallo portandomi dietro mia cugina Anna — la quale è commercialista. Lei mi diceva che è stato dato un giro di vite: per godere dei vantaggi fiscali di una tassazione privilegiata per pensionati all’estero bisogna liberarsi di tutti i legami con l’Italia.

Ho approfondito la questione, cercato informazioni, per capirne di più e mettere qualche cosa per iscritto qui. Sono partito da questa pagina sul sito INPS che dice cose che pressappoco sapevamo già.
Per essere considerati residenti all'estero ai fini fiscali occorre necessariamente possedere uno dei seguenti requisiti:
  • non essere stati iscritti nell'anagrafe dei residenti in Italia per oltre metà anno (ovvero 183 giorni o 184 nel caso di mesi bisestili);
  • non avere avuto domicilio in Italia per oltre metà anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per oltre metà anno.
[…] Le pensioni pagate ai non residenti in Italia […] sono imponibili in linea generale in Italia. […] Ma con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali sul reddito, in base alle quali ciascun Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
Il pensionato che risiede all'estero in uno dei Paesi con cui l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, può chiedere alla sede INPS che ha in gestione la prestazione l'applicazione della normativa prevista dalla specifica Convenzione.
E poi c’è tutto lo spiegone sulla prassi per fare una pratica in merito. Ci ho messo un segnalibro, casomai servisse.

L’elenco delle nazioni con le quali l’Italia ha una convenzione per evitare le doppie imposizioni sta sul sito del Ministero delle Finanze
Al momento, ci sono in pratica tutti gli stati membri dell’Unione e un po’ d’altri (ma non, ahimè, la Costa Rica).

Poi ho letto un rapporto INPS aggiornato a luglio scorso che sin dall’apertura scrive Le pensioni pagate all’estero rappresentano ormai il 2,4% del totale delle pensioni erogate dall’Istituto.

Il primo obbligo che è stato messo a carico di chi vuole fare il pensionato all’estero riguarda la Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – AIRE, una speciale anagrafe della popolazione residente all’estero, tenuta presso ogni Comune.
Iscriversi all’AIRE è un obbligo di legge, cui sono tenuti i cittadini che hanno intenzione di risiedere all’estero per periodi superiori a dodici mesi (salvo alcune eccezioni come i lavoratori stagionali, i diplomatici, i militari e gli studenti). Le persone che vengono iscritte all’AIRE vengono corrispondentemente cancellate dall’anagrafe della popolazione residente in Italia.
Pur essendo un diritto – dovere, l’iscrizione all’AIRE viene spesso trascurata dagli aventi diritto, soprattutto perché con essa si perde l’assistenza sanitaria italiana ma anche perché dopo 6 mesi di residenza all’estero si hanno altri oneri amministrativi come, ad esempio, l’obbligo di immatricolare l’auto italiana nel Paese di residenza con conseguente assicurazione RC auto.

L’altra cosa che ho scoperto è che nel 2019 l’Unione Europea ha lanciato il sistema Electronic Exchange Social Security Information (EESSI). È un sistema che permette il rapido scambio in formato elettronico (su software sviluppato a Bruxelles) dei dati sulla previdenza quando un cittadino comunitario si trasferisce in atra nazione. Al momento EESSI è attivo in Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Ungheria, Germania. Quindi questi sono i paesi presso i quali è più facile, burocraticamente, muoversi e chiedere l’erogazione della pensione.
Seguono gli altri Paesi comunitari e gli extracomunitari che hanno convenzioni bilaterali con l’Italia: per tutti questi viaggiano carte internazionalmente — e i tempi sono più lunghi: : l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada e il Québec in particolare, i Paesi della ex
Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Vojvodina), Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela. 
(Ci sarebbero anche Messico e Corea, ma non contano perché la convenzione siglata non prevede la gestione delle pensioni).

Il pensionato all’estero è soggetto a dimostrare la propria esistenza in vita annualmente. Era una grossa seccatura fino al 2020, poi ringraziando il COVID hanno deciso che va bene la teleconferenza e oggi in pratica ti danno appuntamento su o Skype, Zoom o Microsoft Teams.

Un’altra notizia che non avevo appare a pagina 74 del documento:
Da notare la meta della Tunisia, scelta soprattutto dai pubblici dipendenti che rappresentano oltre il 68% dei pensionati italiani emigrati in Tunisia nel 2021.La possibilità di ottenere una tassazione della pensione esclusivamente nello stato estero di residenza, non vale,
infatti, per i pensionati che sono stati dipendenti della Pubblica Amministrazione (pensionati ex Inpdap) emigrati all’estero. Questi soggetti sono obbligati a subire una doppia tassazione (quella del Paese ospitante oltre alle imposte trattenute alla fonte in Italia), e non hanno diritto, pertanto, alla defiscalizzazione della loro pensione se risiedono all’estero. Attualmente sono solo quattro, e tutti
extracomunitari (Tunisia, Australia, Cile e Senegal), i Paesi esteri dove il pensionato ex dipendente
pubblico, in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, può ricevere la pensione al
lordo del prelievo fiscale Irpef con il solo trasferimento della residenza.
Però questo non ci dovrebbe riguardare, perché Boris (correggimi se sbaglio) dovrebbe far capo alla gestione INADEL e non INPDAP.

L’INPS aggiunge:
alcuni siti internet riferiscono che dal luglio 2020 la Grecia, avendo anch’essa introdotto un regime fiscale agevolato sui redditi da pensione
di fonte estera, risulta essere la nuova meta dei neo-pensionati. Secondo il Blog Expatria.it, moltissimi
pensionati italiani stanno trasferendo la residenza fiscale in Grecia per usufruire della tassazione agevolata sulla pensione (7% per 15 anni per tutti i pensionati che non erano residenti fiscali in Grecia nei cinque dei sei anni precedenti il trasferimento della residenza fiscale in Grecia e che trasferiscono la residenza fiscale da uno Stato con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa in materia fiscale con la Grecia).
Ma in realtà, nel 2021, solo 10 persone risultano aver trasferito l’accredito della pensione in Grecia, di cui solo 5 italiani, ben poco per essere considerata nuova meta dei pensionati.
Altre mete che sembrerebbero attirare i pensionati sono Cipro e Malta. Ma anche in questo caso il tema va ridefinito alla luce dei dati rilevati: nel 2021 si sono trasferiti a Cipro 3 pensionati, di cui un solo italiano, mentre a Malta i trasferimenti sono stati otto.

Andando avanti a studiare, ho cercato di capire cosa succede con l’IMU e la TARI. Se mi trasferisco all’estero e mantengo la proprietà di una casa in Italia, insomma, cosa succede fiscalmente? Ha le detrazioni della prima casa?
Scopro che c’è una nuova legge, legge 178/20, che ha valore dal 2021. Dice che se la casa viene affittata allora paga tutte le tasse sulla seconda casa. Se resta sfitta, a mia disposizione, finisce in una classe speciale, in cui paga una frazione delle imposte previste sulle seconde case.
per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria […] è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo […] è dovuta in misura ridotta di due terzi”

Ho comunque chiesto alla cugina Anna un documento dettagliato in proposito. Me l’ha promesso, anche se non in tempi brevi. Quando arriva, lo condivido.

Akko